CODICE DI CONDOTTA – RAPPORTI COL PUBBLICO E CON I TERZI IN GENERALE
Art. 1 – SCOPO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE: DOVERE DI AZIONE PER IL MIGLIORAMENTO E LA CONSERVAZIONE DELLA OTTIMALE CONDIZIONE FISICA.
1. Il chinesiologo ha il primario e fondamentale dovere di agire ed adoperarsi affinché l’attività professionale sia esclusivamente finalizzata e, nei limiti del possibile, efficacemente persegua, la conservazione e il miglioramento della condizione e dell’efficienza fisica ed eventualmente agonistica di chi si affida all’attività stessa, rendendola quanto più possibile vicina al livello massimo e ottimale, tenuto conto dell’età, dello stato di salute complessiva e di tutti gli altri fattori e parametri che influenzano il perseguimento di detto risultato.
2. Nel perseguire gli scopi di cui al comma 1, l’attività professionale deve essere improntata a criteri di adeguatezza, proporzionalità ed efficacia delle scelte e delle azioni del chinesiologo.
Art. 2 – DOVERE DI LEALTA’, CORRETTEZZA, PROBITA’, INTEGRITA’ E DECORO.
1. Il chinesiologo deve conformare il proprio comportamento a irreprensibili principi e criteri di lealtà nei confronti del pubblico che si avvale della sua professionalità, dei colleghi e di qualsiasi altro soggetto con cui il chinesiologo entri in contatto nell’esercizio dell’attività professionale.
2. In particolare, l’agire professionale deve percettibilmente essere improntato a criteri di correttezza e probità e deve essere rivolto all’esclusiva tutela dei soggetti che si affidano al professionista.
3. Il chinesiologo ha inoltre il dovere di conformare ogni propria attività, e ogni proprio comportamento, anche estraneo alla sfera professionale, a criteri di integrità e decoro.
Art. 3 – FACOLTA’ E DOVERI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO E DI CORRETTEZZA DELLA COMUNICAZIONE.
1. Il chinesiologo ha il diritto di informare il pubblico destinatario della sua attività circa i settori di specializzazione in cui essa viene esercitata, gli obiettivi e le finalità di essa, circa i suoi titoli di specializzazione, i corsi di studio, di approfondimento e di specializzazione da lui seguiti, i mezzi tecnici e i materiali di cui egli si avvale nell’esercizio professionale e ogni altro fatto o dettaglio utile per una più informata e consapevole scelta da parte del pubblico.
2. Nell’esercizio delle facoltà di cui al comma precedente, il chinesiologo si conforma a principi di veridicità e correttezza dell’informazione, evitando accuratamente toni inadeguati al decoro professionale ed astenendosi, nell’illustrazione degli effetti benefici dell’attività professionale, dall’esaltazione eccessiva e gratuita di essi e dalla promessa di risultati strabilianti atta a carpire la buona fede del pubblico.
3. E’ fatto espresso divieto al chinesiologo, nell’esercizio della facoltà di informazione, di divulgare a terze persone l’identità di soggetti che si sono avvalsi della sua attività professionale, salvo espresso consenso scritto degli interessati.
4. E’ in ogni caso consentito al chinesiologo, nel rispetto del principio di veridicità, di divulgare fatti e dettagli della propria attività, modalità di essa e risultati ottenuti, anche a scopo scientifico e didattico, omettendo con ogni cura la diffusione di qualsiasi riferimento che possa, anche in modo indiretto o deduttivo, permettere di risalire ai soggetti che di essa si sono avvalsi.
Art. 4 – DOVERE DI DILIGENZA, COMPETENZA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. OBBLIGO DI FORMAZIONE PERMANENTE.
1. Il chinesiologo deve svolgere l’attività professionale con la massima diligenza possibile, e comunque adeguata alle necessità del caso concreto, tanto nella scelta quanto nell’esecuzione dell’attività, così come nell’uso degli eventuali mezzi tecnici all’uopo necessari.
2. Il chinesiologo deve svolgere l’attività professionale nei limiti della competenza che ha acquisito, sulla base dei suoi titoli di studio e di specializzazione o approfondimento, nonché sulla base dell’esperienza professionale maturata.
3. E’ fatto obbligo al chinesiologo di curare l’aggiornamento professionale, secondo le disposizioni adottate dagli organi direttivi D.M.S.A., e comunque in modo adeguato e proporzionale alle esigenze dettate dall’attività professionale svolta e alle problematiche affrontate nell’abito di essa.
4. Con l’iscrizione a D.M.S.A. e l’acquisizione del titolo di chinesiologo, questi accetta e adempie gli obblighi di formazione permanente che conseguono al riconoscimento della qualifica professionale.
Art. 5. DOVERE DI RISERVATEZZA.
1. Il chinesiologo deve mantenere la più rigorosa riservatezza sull’identità delle persone che si avvalgono della sua professionalità, sulle loro condizioni psicofisiche, sull’attività professionale di cui esse si avvalgono e su ogni altro dettaglio inerente i rapporti con le persone stesse.
2. Sono fatti salvi gli eventuali obblighi di comunicazione derivanti dalla legge penale, ed è comunque consentita l’attività di divulgazione di cui all’articolo 4 comma 4 del presente codice.
Art. 6. DOVERE DI EVITARE CONFLITTI DI INTERESSE.
1. Il chinesiologo agisce in modo di evitare accuratamente conflitti di interesse che possano pregiudicare la sua indipendenza e la sua libertà di azione e di giudizio nei confronti di chi si avvale della sua professionalità, dei colleghi, degli esercenti altre professioni, delle autorità e di terzi in genere.