DDL 3270: professioni non regolamentate

Per i dottori in scienze motorie si avvicina l’ora della verità: con il passaggio in Senato (il 15 novembre) del Ddl As 3270 sulle professioni non regolamentate la strada non è più così in salita per chi vuole distinguersi dalla massa di avventizi e dopolavoristi.
Le modifiche la testo che arrivava dalla Camera ci sono state ma non così significative da precludere un’approvazione senza ulteriori cambiamenti a Montecitorio, soprattutto considerato l’iter lunghissimo e la prossimità della chiusura dei lavori parlamentari, che vanificherebbe il lavoro sin qui svolto.
Si tratta di un testo molto orientato ai consumatori e quindi, in questo caso, a tutti coloro che riterranno importante fare una attività motoria qualificata. Non si parla di “riconoscimento” di tipo ordinistico delle professioni ma di una serie di garanzie nella formazione e nell’attività, che solo i professionisti seri saranno in grado di dare. La qualificazione verrà curata anche dalle associazioni professionali di riferimento, alle quali però non è obbligatorio iscriversi non impone infatti l’iscrizione all’associazione di riferimento, cui viene affidato il compito di curare la formazione, scrivere un codice deontologico, istituire lo sportello del consumatore e vigilare sul comportamento dei propri iscritti.
Se il Ddl diventerà legge, i professionisti dovranno comunque decidere tra le diverse soluzioni: iscriversi a un’associazione, applicare le norme Uni chiedendo una certificazione. Oppure scegliere la via del fai da te: la qualificazione della prestazione professionale potrà anche essere basata sulla conformità di fatto alle norme tecniche Uni.
In ogni caso, la professione potrà essere esercitata in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o dipendente. Mentre per le associazioni la costituzione è libera e volontaria. Le associazioni professionali devono garantire trasparenza dell’attività, osservanza dei principi deontologici, promuovere la formazione permanente degli iscritti, attivare uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore dove rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti. Un elenco delle associazioni, che possono anche unirsi in forme aggregative, sarà pubblicato sul sito del ministero dello Sviluppo economico. Le associazioni possono rilasciare, a tutela dei consumatori, un attestato sugli standard qualitativi del proprio iscritto, l’eventuale possesso di un’assicurazione e di una certificazione.
Più in dettaglio, le associazioni dovranno garantire la conformità della qualificazione della prestazione professionale alle norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI (le cosiddette “norme Uni”) e il ministero dello Sviluppo Economico le controllerà. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell’associazione o il rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, saranno sanzionabili.
L’attività di dottore in scienze motorie resterà comunque libera, nel senso che potrà essere svolta come meglio si crede, però, come recita il DdI, «i requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione verso l’utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono princìpi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione». Le norme Uni, quindi, sono al centro e, anche se non è indispensabile per legge procurarsi una certificazione, è evidente che, in caso di controllo da parte dello Sviluppo economico, diventa difficile dimostrare che le procedure adottate con il “fai da te” rispettano alla lettera le norme Uni. Il ruolo delle associazioni riconosciute dallo Sviluppo e dei certificatori professionali è quindi destinato a crescere. Ma l’aspetto più importante sarà l’inevitabile scrematura di chi non sarà in grado di adeguarsi: non esiste, infatti, nel disegno di legge, una norma di salvaguardia per chi già esercita la professione, quindi tutti dovranno confrontarsi con le norme Uni e i severi requisiti richiesti sotto il profilo della trasparenza, dell’organizzazione dell’aggiornamento professionale.

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